STATUTO

Il Paese di Lilliput A.P.S.

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ART. 1 – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

In modifica del precedente Statuto, che deve intendersi integralmente sostituito dal presente, ed in osservanza di quanto disposto dal Decreto Legislativo del 03.07.2017 n. 117, con il presente atto è costituita, ai sensi dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile, nonché del citato Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle Leggi Regionali in vigore, l’Associazione di Promozione Sociale denominata “Il Paese di Lilliput A.P.S.”, avente sede legale in Udine (UD), Via Buttrio n. 179.

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale. La variazione della sede legale non costituisce modifica statutaria.

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L’eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell’Associazione.

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi (neonati ricoverati ed ex ricoverati presso il Reparto di Patologia Neonatale di Udine, genitori dei medesimi neonati e il predetto Reparto) di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, del D. Lgs. N. 117/17, avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati.

ART. 2 – SCOPI E ATTIVITA’

L’Associazione opera nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria e persegue una vocazione di solidarietà filantropica, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è apolitica, non confessionale e non ha alcuno scopo di lucro.

Gli scopi, perseguiti attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale previste dall’art. 5, comma 1, lett. a), b), c), d), g), h), i), u), w) del D. Lgs. n. 117/2017, consistono:

nell’essere valido punto di riferimento per quei genitori che si trovano a vivere l’esperienza del ricovero del proprio neonato nell’unità Neonatologica: fornire quindi la massima sollecita assistenza di carattere morale, materiale e psicologica ai genitori e ai familiari dei neonati ricoverati, attraverso l’opera di volontariato e la presenza personale e gratuita dei propri associati;

nell’essere sempre al fianco dei medesimi genitori e familiari anche dopo le dimissioni dall’unità Neonatologica, soprattutto in caso di necessità e di problemi che dovessero eventualmente evidenziarsi successivamente;

nel promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l’assistenza e la cura dei neonati ricoverati presso l’unità Neonatologica;

nel promuovere tutte le iniziative atte a favorire la presenza dei genitori all’interno dell’unità Neonatologica e a facilitare i rapporti tra genitori e il neonato;

nel finanziare l’acquisto di apparecchiature medico-sanitarie ed elementi particolari di arredo per il Reparto;

nello stimolare e favorire la ricerca scientifica nel campo della neonatologia e delle problematiche relative allo sviluppo fisico e neuroevolutivo dei neonati a rischio. Per il raggiungimento di tale fine verranno in particolare favorite, tra le iniziative, la collaborazione di ricerca nazionale ed internazionale da attuarsi attraverso la mobilità nazionale ed internazionale di operatori e ricercatori operanti presso l’unità Neonatologica e all’estero;

nel promuovere l’aggiornamento professionale degli operatori sanitari operanti all’interno dell’unità Neonatologica. A tal fine saranno favoriti e promossi, per tutto il personale sanitario, strutturato e non strutturato, operante all’interno dell’unità Neonatologica, soggiorni brevi di aggiornamento e studio presso istituzioni italiane e straniere, così come la partecipazione a corsi di aggiornamento e a congressi nazionali ed internazionali. Verranno altresì favoriti e promossi seminari, giornate di studio, corsi di aggiornamento, convegni, congressi scientifici di Neonatologia e Pediatria infantile;

nel promuovere l’informazione, a livello di cittadinanza, delle autorità e delle varie Istituzioni della Regione Friuli Venezia Giulia e sue Province, relative ai problemi del neonato accolto nell’unità di Patologia Neonatale di Udine e del suo follow-up (successivo sviluppo) fisico e neuroevolutivo;

nel sensibilizzare e far partecipare in concreto Enti Pubblici e Privati, nonché i cittadini, alla soluzione dei problemi riguardanti i neonati ad alto rischio ricoverati nell’unità Neonatale;

nell’organizzare manifestazioni, spettacoli, mostre, incontri, dibattiti a contenuto formativo e divulgativo.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest’ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 3 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

contributi degli associati;

liberalità di enti e privati;

eventuali donazioni di beni mobili ed immobili; qualora tali donazioni siano fatte all’Associazione a titolo di incremento del patrimonio, le stesse dovranno essere elencate nell’inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 4 – RISORSE

L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:

quote associative;

rendite patrimoniali;

contributi di persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private;

proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni;

proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L’Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 5 – SOCI

L’adesione all’Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all’art. 2. Il numero degli associati non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero degli associati dovesse successivamente ridursi al di sotto di tali limiti, entro un anno si dovrà provvedere ad integrarne il numero nel rispetto dei citati limiti.

I soci si distinguono in:

soci fondatori;

soci onorari;

soci ordinari;

soci sostenitori.

I soci fondatori sono i firmatari dell’atto costitutivo.

I soci onorari sono le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono resi particolarmente benemeriti nei confronti dell’Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dal Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori sono coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell’Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell’Associazione. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta in forma cartacea o via mail (amministrazione@ilpaesedililliput.it). Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento; decorso tale termine, in caso di silenzio la richiesta si intende accettata (silenzio assenso). In presenza di diniego, è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio Direttivo con le modalità di cui sopra (cartacea o via mail) entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso. Su tale ricorso decide l’Assemblea, in occasione della prima convocazione utile.

Coloro che sono già soci possono essere esclusi con delibera dal Consiglio Direttivo in relazione a:

perdita dei requisiti per l’ammissione;

per dichiarazione di interdizione o inabilitazione;

mancato versamento della quota associativa;

comportamento lesivo ai danni dell’Associazione;

comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione.

Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione. Su tale ricorso decide l’Assemblea, in occasione della prima convocazione utile.

Ogni socio è tenuto a prestare la propria opera gratuitamente, liberamente e volontariamente.

La quota o il contributo associativo non è rivalutabile e non è trasmissibile per atto fra vivi, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

La qualità di socio cessa per dimissioni volontarie e per comportamento contrastante con gli scopi statutari.

ART. 6 – DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell’assemblea, in regola con il versamento della quota associativa annuale e iscritti da almeno trenta giorni nel libro dei soci hanno diritto:

di voto per eleggere gli organi direttivi;

di essere eletti alle cariche direttive;

di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti.

I soci hanno altresì diritto:

di partecipare alle attività dell’Associazione;

di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di trenta giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata, nemmeno attraverso fotocopie o fotografie.

I Soci hanno l’obbligo di:

rispettare lo Statuto ed i regolamenti;

versare annualmente la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;

non operare in concorrenza con l’attività dell’Associazione stessa.

ART. 7 – ORGANI

Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale);

e) l’Organo di Controllo, solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (organo eventuale).

ART. 8 – ASSEMBLEA

L’Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da coloro che sono regolarmente iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea stessa e che sono altresì in regola con il versamento della quota annuale.

L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico. L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, da spedirsi, anche a mezzo mail, ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

ART. 9 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l’Assemblea si intende indetta in seconda convocazione al giorno e all’ora che verranno già indicati nella convocazione di cui all’art. 8 dello Statuto e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa e iscritti nel libro dei soci almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima convocazione, hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.

Ciascun socio ha un voto. Il voto può essere esercitato anche conferendo delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all’Assemblea:

a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;

b) approvare la relazione morale del Presidente;

c) eleggere il Consiglio Direttivo;

d) deliberare sull’eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei Conti ed eleggerne i membri ovvero, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro;

e) eleggere, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall’art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, l’Organo di Controllo;

d) deliberare sull’orientamento generale dell’attività sociale;

e) modificare lo statuto;

f) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti, ai sensi dell’art. 21 c.c.. Le votazioni, aventi per oggetto cariche sociali e deliberazioni inerenti ai soci, avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

ART. 10 – MODIFICA STATUTO E SCIOGLIMENTO/MESSA IN LIQUIDAZIONE

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell’Associazione è necessaria la convocazione di un’Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall’art. 8).

Per la modifica dello statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, composto da 3 a 5 membri, è eletto dall’Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 (tre) anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei soci. I consiglieri, nominati in surroga, rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, che durano in carica per la durata del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre Consiglieri. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri, può inoltre:

promuovere l’attività dell’Associazione;

deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;

deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell’Associazione in tutte le sue attività;

approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

proporre modifiche statutarie.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

Il Consigliere che non partecipa a tre Consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

ART. 12 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea generale dei Soci, facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale dei soci,

sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell’Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 13 – SCRITTURE CONTABILI

Il bilancio, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ad € 220.000,00 (duecentoventimila), può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Qualora invece ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superino la predetta soglia, il bilancio dovrà essere conforme a quanto previsto dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’art. 2, comma 3, del presente Statuto, a seconda dei casi in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a € 100.000,00 (centomila), l’Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul proprio sito internet gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

Qualora invece la predetta soglia sia superiore a € 1.000.000,00 (un milione), l’Associazione deve adempiere a quanto previsto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 (a cui si riferiscono i precedenti commi del presente art. 13 dello Statuto) e 17, comma 1, del D.Lgs. 117/17, l’Associazione deve tenere:

il libro degli associati o aderenti;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

ART. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Qualora l’Assemblea deliberi di nominare il Collegio dei Revisori, la stessa provvederà a nominare da due a tre membri effettivi, anche non soci, che lo costituiscano.

Il Collegio esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall’Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta con cadenza semestrale la consistenza di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora per due esercizi consecutivi vengano superati due dei seguenti limiti:

totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00 (unmilionecentomila);

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila);

dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 (dodici) unità;

l’Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro, come previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

Detto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro è altresì obbligatoria, quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 15 – ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo, anche monocratico, deve essere nominato quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00 (centodiecimila);

ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000,00 (duecentoventimila);

dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 (cinque) unità.

Detto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 117/2017.

Si applicano le disposizioni previste dall’art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 16 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

All’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 17 – REGIME TRANSITORIO

Fintantoché non sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi per l’Associazione le norme previgenti, ai fini e per gli effetti derivanti dell’iscrizione nel Registro regionale delle APS.